Tribunale di Siracusa, ordinanza 11.4.2016.
A cura del Mediatore Avv. Carla Marcantelli da Frosinone.
Letto 120 dal 22/04/2016
Commento:
La mera partecipazione al primo incontro di mediazione senza alcuna concreta discussione sulle questioni oggetto di lite, rappresenta un approccio non corretto di svolgere la procedura conciliativa e incide sulla procedibilità della domanda.
Il giudice, pertanto, verificato dal verbale di mediazione la condotta disinteressata delle parti, le invita nuovamente a riprendere la mediazione.
Testo integrale:
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Udienza dell’11 aprile 2016
Oggi compaiono l’Avv. C. per la parte attrice e l’Avv. B. per la parte convenuta, i quali depositano verbale negativo di mediazione.
Il Giudice
rilevato che dal verbale prodotto non emerge l’avveramento della condizione di procedibilità allo stato, atteso, che l’incontro tra le parti non appare aver condotto ad un concreto confronto tra le stesse sui profili della lite, sicché la procedura non può ritenersi esaurientemente esperita,
P.Q.M.
rinvia per consentire la definizione della mediazione all’udienza del 23.11.2016 ore 9.00.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
Fonte: www.101mediatori.it