La manovra correttiva 2017, c.d. manovrina (Decreto-Legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) ha novellato l’art. 5, comma 1-bis D.lgs. 28/2010 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014) in tema di mediazione obbligatoria.
Tra le novità spicca l’eliminazione del carattere temporaneo dell’istituto, con l’effetto di stabilizzare nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
Di seguito il nuovo testo dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, alla luce dell’art. 11-ter, D.L. 50/2017, conv., con mod., in L. 96/2017 (in grassetto barrato i periodi eliminati - il terzo ed il quarto - e in grassetto quanto aggiunto).
Al riguardo si segnala unicamente l’esigenza che l’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 prenda altresì atto della l. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria, che incide sul regime di obbligatorietà della mediazione in tale materia
Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.